Formazione lavoratori edili

Nel cantiere vivono e convivono delle figure professionali indispensabili alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione. Sappiamo quanto in ogni ambiente di lavoro esista una mosaico di persone e di compiti che il Testo unico sulla sicurezza ha composto al fine di garantire prevenzione, salute e arginare il rischio infortuni.

L’edilizia, l’impresa edile ha bisogno quindi di tutte le persone previste per ogni ambiente di lavoro. Una rosa di addetti che rispondono al nome di RLS, RSPP, preposto, alle quali vanno aggiunte quelle dei coordinatore per la sicurezza e la progettazione, il coordinatore per le esecuzioni.

formazione e consulenza sicurezza in cantiere

Ognuna delle figure sopra elencate necessita secondo la legge di adeguata formazione, di seguire quindi dei programmi formativi che ne abilitino le mansioni, che ne certifichino le qualità e le capacità. Nessuno può esimersi dall’essere formato se vuole per esempio diventare un RSPP Responsabile del servizio prevenzione e protezione o se aspira a essere nominato RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Acquisire competenze per il lavoro in sicurezza

Il Testo unico definisce la formazione in questo modo:

“Art. 2. –  (Definizioni) Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza“.

La formazione non è opinabile, non è una possibilità a disposizione di lavoratori, addetti alla sicurezza, qualcosa di cui possono disporre a piacimento. È invece un obbligo, un adempimento intrinseco della normativa sulla sicurezza sul lavoro, del Testo unico, che la inserisce tra i capisaldi del proprio impianto e ne fa per tutti i lavoratori, per tutti i lavori e per ogni settore dei punti chiave delle misure generali di tutela:

“Capo III gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione I Misure di tutela e obblighi:

  1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: (omissis)
    1. l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
    2. l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
    3. l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.

E ancora: “Art. 37 – (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) –  

  1. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici;  
  1. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi;  
  2. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
    1. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
    2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
    3. valutazione dei rischi;
    4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
  1. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione congli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore dilavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
  2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove laformazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenzadella lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Come appare evidente è quindi indispensabile per tutti gli attori del cantiere essere formati, sia per essere in regola con quanto previsto dal Testo unico sulla sicurezza, e sia innanzitutto per essere in grado di prevenire con i giusti comportamenti gli incidenti, fare e contribuire a fare del proprio luogo di lavoro un ambiente sicuro e capace di contrastare i rischi. I programmi formativi sono differenti e calibrati sulle esigenze di ogni figura professionale. Ognuno ha il proprio iter deciso dal Testo unico, da accordi della Conferenza stato regioni e che si basa su programmi e progetto validati da enti bilaterali territoriali.

Nelle pagine di questa categoria vedremo i programmi di formazione destinati a RSPP, RLS, preposto, lavoratore, i temi, le ore, le modalità, i preventivi e se si desidera usufruire dei nostri servizi, i costi.

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