I DPI per la sicurezza in cantiere

Per dispositivi di protezione individuali, anche chiamati in acronimo DPI si intendono gli indumenti e gli strumenti tramite i quali in ogni luogo di lavoro e di conseguenza anche in cantiere si deve assicurare prevenzione e sicurezza ai lavoratori. Sono i caschi, i guanti, gli occhiali, per centrare subito l’obiettivo. Indumenti noti a tutti, e che a discapito della propria familiarità sono indispensabili e vitali.
formazione e consulenza sicurezza in cantiere

L’articolo 18 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08 inserisce tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello del:  “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delledisposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezionecollettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”. Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”.

Allo stesso modo nell’articolo 19 prevede tra gli obblighi del preposto quello di:

a) “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delleattrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericoloche si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazionericevuta;E ovviamente per i lavoratori: utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi ditrasporto, nonché i dispositivi di sicurezza”.

Nella valutazione dei rischi

L’uso dei DPI quindi rientra nelle indicazioni preminenti del Testo unico, che ne fa parte integrante e portante della sicurezza quotidiano in ogni ambiente di lavoro. Non può esimersi dall’annoverare i DPI ovviamente il DVR, Documento valutazione rischi nel quale l’impresa, il datore di lavoro della ditta edile deve annotare i rischi e le conseguenti misure preventive riscontrabili nel suo ambiente di lavoro e tra i propri lavoratori dipendenti. Allo stesso modo e per i motivi sopra elencati i DPI vanno verificati e annoverati nella riunione periodica, riunione che nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti il datori di lavoro insieme al RSPP deve indire almeno una volta l’anno.

L’uso corretto

Entrando ancora nel cuore della normativa riguardante i DPI, nella parte di Testo unico che li riguarda non possiamo evitare di annoverare il Titolo III interamente dedicato all’ “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”.

È qui che nel Capo II si affronta in pieno l’ “Uso dei dispositivi di protezione individuale”. “Art. 74 Definizioni: Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento oaccessorio destinato a tale scopo”.

“Art. 75 (Obbligo di uso) 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti diriorganizzazione del lavoro”.

E devono essere ovviamente:

“a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità”.

Per quanto riguarda in particolare la sicurezza in cantiere, il Titolo IV Cantieri temporanei o mobili Capitolo I inserisce i DPI vengono inseriti nella prima delle voci normative, inseriti cioè nel novero delle “norme generali di tutela”. Nei lavori in quota il Testo unico li vede al fianco dei Dispositivi collettivi in particolar modo nei sistemi di accesso e posizionamento tramite funi e l’uso di tali dispositivi deve rientrare nei programmi formativi destinati ai lavoratori.

L’allegato VIII del Dl.gs 81/08 contiene un elenco con descrizione, uso di ogni dispositivo per ogni ambiente di lavoro.