Coordinatore sicurezza per l’esecuzione nei cantieri edili

La responsabilità del coordinamento della sicurezza nei cantieri è della figura professionale denominata “coordinatore per la sicurezza“.
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Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o anche detto coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera è la figura professionale definita dal punto f) del comma 1 dell’Articolo 89 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. In questo modo:

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

Compiti

Il ruolo del Coordinatore per l’esecuzione è un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell’inaugurazione delle opere. È un professionista esecutivo quindi, che segue punto per punto, passo dopo passo il corretto andamento dei lavori. Questi i suoi compiti:

  1. Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC ndr) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  2. verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS, redatto dai datori di lavoro, dai dirigenti o dai preposti delle ditte esecutrici), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, e il fascicolo (caratteristiche dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b – vedi pagina del nostro sito dedicata al Coordinatore sicurezza progettazione), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  3. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”.
  4. Oltre ad avere funzioni estremamente mirate e destinate alla costruzione, alla pratica del lavoro in senso stretto, ricopre anche ruoli per quanto riguarda le parti sociali, in raccordo con il RLS. In particolare, durante i lavori: verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Coordinamento e vigilanza

Ha sostanzialmente quindi compiti di vigilanza, controllo e ispezione in cantiere, quotidiani. Deve osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al committente o al responsabile dei lavori e se questi non ascoltassero le sue indicazioni, segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro. Ovvero:

  1. Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97 (obblighi dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro e dei preposti, misure generali di tutela e obblighi per la sicurezza dei datori di lavoro dell’impresa affidataria), comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  2. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione viene nominato per legge qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, e deve essere nominato anche qualora si sia in presenza di ditte affidatarie. In questo caso, ovvero quando l’esecuzione di un lavoro viene smembrata e assegnata a più ditte, il coordinatore per la sicurezza in esecuzione ha anche il compito di redigere il PSC per le stesse e il fascicolo sulle caratteristiche delle opere.

La nomina del coordinatore per l’esecuzione è un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori.