Il cantiere stradale e la sicurezza sul lavoro

Quello del cantiere stradale è un ambiente lavorativo particolare per il quale sia per la posizione sia per la consistenza delle opere occorre osservare al dettaglio tutti gli obblighi di legge. Il cantiere stradale è sottoposto innanzitutto a tutti le indicazioni previste dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, e contemporaneamente osserva quanto previsto dal Codice della strada “D.Lgs. 285 del 30.04.1992” e dal relativo “Regolamento di Eesecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495 del 16.12.1992”.
formazione e consulenza sicurezza in cantiere

Essendo uno degli ambienti di lavoro più rischiosi, per il quale quindi si rende in ogni momento necessaria l’osservanza al dettaglio degli articoli di legge, l’adempimento delle necessarie, vitali opere di prevenzione e tutela, l’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha pubblicato nel 2010 un manuale operativo destinato agli operatori occupati in tale settore. Linee guida molto curate e delle quali segnaliamo e consigliamo la lettura in PDF a titolo: La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali – Edizione 2010”.

Scegliamo di utilizzare come primo riferimento quanto previsto dalla legge per la sicurezza nel settore proprio il testo INAIL, un testo che fa il punto e ci aggiorna sulla situazione italiana, e che riassume quanto c’è da sapere per evitare incidenti e fare in modo che i lavoratori siano sollevati da condizioni di rischio.

Innanzitutto il cantiere stradale deve osservare e sottostare a quanto previsto dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e in particolare dagli articoli 18, 19, 20 che riguardano gli obblighi del committente, del datore di lavoro, del preposto, dei lavoratori e delle imprese affidatarie. Obblighi in cui si parla in particolare di vigilanza, POS, PSC, DPI, DPI, argomenti per i quali invitiamo a consultare le pagine dedicate presenti su questo sito.

Tutto nel cantiere stradale deve essere programmato e previsto. I rischi ai quali i lavoratori vanno incontro se non messi nelle corrette condizioni di operare sono: “investimento da parte di mezzi in movimento all’interno o in zone limitrofe al cantiere o da parte di grossi organi in movimento delle macchine per movimento terra; macchine ed attrezzature; cadute dall’alto ed in profondità; cadute in piano; folgorazione; seppellimento; caduta materiali dall’alto – urto con materiale movimentato; lavori in ambienti confinati – pericolo di asfissia o di esposizione a sostanze pericolose; proiezione di sassi; movimentazione manuale dei carichi; lievi ustioni; abrasioni e tagli”. (cit. INAIL). Rischi e malattie professionali inoltre derivanti da: “rumore, vibrazioni, sostanze pericolos, polveri, condizioni climatiche e radiazioni solari”.

Il Testo unico sulla sicurezza inserisce il cantiere stradale nel suo impianto normativa basilare. A partire al sua articolo 13 riguardante la “Vigilanza” per continuare poi inserendo le prassi e le pratiche lavorative indicate tra quelle riguardanti le lavorazioni in quota.

Il codice stradale

Il cantiere stradale viene richiamato dal Codice della strada nel suo articolo 21. “Articolo 21 – Opere, depositi e cantieri stradali”.

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779,00 a euro 3.119,00.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.

Da tale articolo discendono delle norme di applicazione, contenute nel “Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

Rischi per la circolazione e per i lavoratori

Il decreto contiene 14 articoli, dal 30 al 43 nel quale si occupa sostanzialmente di come approntare le misure segnaletiche necessarie e come evitare rischi per i lavoratori e per la circolazione. Vediamoli, in ordine di apparizione.

L’articolo 30 si occupa del “Segnalamento temporaneo”, per il quale i segnali di pericolo debbono avere fondo giallo, posizionati su supporti o sostegni mobili, zavorrati con materiali morbidi. Ogni cantiere che si ipotizza avrà una durata superiore ai sette giorni dovrò affiggere al suo ingresso il pannello informativo. La segnaletica deve essere: “adatta, coerente, credibile, visibile e leggibile” (cit. INAIL). Questi i simboli che devono essere resi visibili, in riferimento al luogo nel quale si stia lavorando:

  • Lavori;
  • divieto di sorpasso;
  • limite massimo di velocità;
  • direzione obbligatoria;
  • preavviso di direzione obbligatoria;
  • direzioni consentite;
  • passaggio obbligatorio;
  • passaggi consentiti;
  • strettoia;
  • doppio senso di circolazione;
  • chiusura di una o più corsie;
  • carreggiata chiusa;
  • rientro in carreggiata;
  • segnali di fine prescrizione.

Completati dagli eventuali:

  • Mezzi di lavoro in azione;
  • strada deformata;
  • materiale instabile sulla strada;
  • segnali orizzontali in rifacimento;
  • altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.

A quella dei cartelli va aggiunga poi l’azione dei mezzi di delimitazione: barriere, delinea tori speciali, coni e delinea tori flessibili, segnali orizzontali e dispositivi retroriflettenti. Le barriere delimitano il cantiere, e devono essere parallele al piano stradale. Sono di tue tipi: normale e direzionale. Quelle normali hanno strisce oblique bianche e rosse, quelle direzioni hanno un motivo sempre a strisce bianche e rosse ma a freccia.

Per delineatori speciali si intendono invece il “Paletto di delimitazione” e il “Delineatore modulare di curva provvisoria”.

Proseguiamo, i coni. I coni vanno utilizzati per delimitare opere dalla breve durata come le manutenzioni, per delimitare le conseguenti deviazioni di traffico. Deve esser di gomma e flessibile, di colore rosso con anelli bianchi retroriflettenti e poggiante su base appesantita. La spaziatura è di norma di 12m in rettifilo e 5 m in curva; la distanza si riduce però nei centri abitati.

Si affiancano ai coni i delineatori flessibili, utilizzati per delimitare i sensi di marcia e per circondare opere e manutenzioni di lunga durata. Identica a quella dei coni è la spaziatura.

Continuano nell’azione di comunicazione e prevenzione destinata alla viabilità, i segnali orizzontali temporanei, che devono essere applicati nei cantieri per i quali si preveda più di una settimana lavorativa. Sono gialli, antisdrucciolevoli  e applicati alla pavimentazione garantendo che non sporgano più di 5 mm. Vanno sovente corredati di dispositivi retroriflettenti integrativi, che riflettano luce gialle e non devono avere un’altezza superiore ai 2,5 cm, con frequenza di 12 m in rettifilo e 5 m in curva.

Nei lavori notturni tutti i dispositivi retroriflettenti compresi i coni e i delinea tori flessibili devono essere in grado di essere perfettamente visibili. Il cartello “Lavori” di notte va evidenziato con luce rossa. Luci rosse devono essere poste al fine di delimitare e circoscrivere il cantiere. Le zone interne del cantiere vanno delimitate con luce gialla.

Lavoratori e pedoni

Ora le persone. Gli operai, i lavoratori nel cantiere devono indossare sia di giorno che di notte indumenti fluorescenti e rifrangenti. Arancioni o gialli con bande bianco argento.

I veicoli su strada invece impiegati per la manutenzione stradale, fermi o in movimento che siano devono indicare con pannello posteriore il “Passaggio obbligatorio”, ovvero il lato dal quale possono essere superati. La presenza di veicoli in strada deve sempre essere segnalata con cartelli che indichino:

  • Passaggio obbligatorio;
  • divieto di sorpasso;
  • senso unico alternato;
  • limite massimo di velocità.

I limiti di velocità vanno segnalati in prossimità del cantiere, con cartello successivo a quello “Lavori” e il termine del limite stesso va indicato con Via libera, Fine limitazione velocità, Fine limite precedente.

Vanno segnalate le strettoie e se sono inferiori a 5,6m la mobilità deve essere regolata in:

  • Transito alternato a vista;
  • senso unico alternato;
  • diritto di precedenza;
  • transito alternato da movieri;
  • transito alternato a mezzo semafori.

Nel caso invece di completa deviazione di itinerario vanno utilizzati:

  • Preavviso di deviazione;
  • segnali di direzione;
  • direzione obbligatoria;
  • direzione consigliata;
  • corsi chiuse;
  • carreggiate chiuse;
  • rientro in carreggiata;
  • uso corsie;
  • dare precedenza;
  • divieto di transito.

Chiudiamo con i pedoni, le persone che potrebbero in città trovarsi a dover camminare nei pressi di un cantiere. Per questo ultimo aspetto citiamo testualmente l’articolo 40 che dice:

“1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere
speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.
2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni.
3.Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm2, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.
4.Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto
di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma 3.
5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati”.