Il committente nella sicurezza in cantiere

Per quanto riguarda gli obblighi, i compiti e le responsabilità del committente in un’opera privata invitiamo prima  a leggere la pagina del nostro sito sul ruolo del responsabile dei lavori nel cantiere edile.

Il committente infatti, se provvede a nominare tale responsabile, gli consegna le chiavi del cantiere, dell’opera e viene esentato per legge da ogni responsabilità. Qualora non provveda a nomina, il committente dovrebbe far fronte a tutte le responsabilità e dovrebbe essere, a questo punto, un professionista esperto di lavori nei cantieri.
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Per definizione formale, da Testo unico, la definizione di committente:

“Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente é il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”.

Invitando ancora a leggere le nostre considerazioni nella pagina dedicata al responsabile dei lavori elenchiamo di seguito gli obblighi essenziali a cui è sottoposto il committente, e se nominato quindi, il responsabile dei lavori, parafrasando l’articolo 90 del D.lgs 81/08 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”. Egli:

  • Attiene alle misure generali di tutela;
  • nomina e si rapporta con i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione;
  • procede a notifica del cantiere alle ASL e alle Direzioni provinciali del lavoro;
  • verifica DURC, INPS e INAIL.

È il primo responsabile della sicurezza in cantiere e della sua regolarità, a meno che non nomini il responsabile. Si ricorda, al fine di sottolineare l’importanza della sua figura e della nomina del responsabile dei lavori, che le sanzioni previste dal Testo unico in caso di inadempienze prevedono l’arresto da due a sei mesi e ammende che vanno da 500 a 6.400 euro.