PSC

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è il documento che si trova al vertice della piramide strutturale e gerarchica sulla quale si organizza il cantiere. È il testo principe, il primo dal quale discendono poi le attività lavorative, i POS di ogni azienda affidataria e di ogni azienda esecutrice. Il documento insomma che dopo una corretta valutazione e stima dei rischi e delle misure preventive adatte assurge a riferimento indispensabile per ogni figura professionale presente in cantiere. È la chiave di volta dei cantieri temporanei o mobili, il testo di riferimento per la sicurezza sul lavoro.
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In questo modo viene definito dal Testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08 nel suo articolo 100:

Una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV”.

Il PSC viene redatto in fase di progettazione dell’opera o comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto. Viene redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o in alcuni casi dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.  È parte integrante della gara d’appalto, prescinde quindi l’esecuzione dell’opera, la anticipa e ne pianifica la sicurezza fin nelle fasi dell’assegnazione dei lavori alle ditte che ne hanno ottenuto il diritto. Il PSC deve essere poi punto di riferimento nella messa in opera per il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Lo stesso Coordinatore per la sicurezza in esecuzione è deputato secondo il Testo unico in alcuni casi al completamento della stesura del PSC.  Sono i casi in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ditte con i dati delle quali deve provvedere a terminare il documento.

Redigere un PSC

Il Piano di sicurezza e coordinamento deve contenere in base all’Allegato XV del Testo unico almeno i seguenti elementi:

  • l’identificazione e la descrizione dell’opera;
  • l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  • una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
  • le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive,le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale,
  • le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi,
  • le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
  • l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, e i numeri di emergenza
  • la durata prevista di tutte lavorazioni
  • la stima dei costi della sicurezza.

In riferimento all’area di cantiere: caratteristiche dell’area di cantiere ,fattori esterni che comportano rischi per il cantiere.

In riferimento all’organizzazione:

  • le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
  • i servizi igienico-assistenziali;
  • la viabilità principale di cantiere;
  • gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
  • gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102;
  • le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c);
  • le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
  • la dislocazione degli impianti di cantiere;
  • l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
  • m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
  • n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.

Deve inoltre essere approntato dal Coordinato per la progettazione suddividendo i rischi per ogni singola lavorazione, a ogni singola area e a ogni singola eventuale interferenza. Ogni rischio possibile per ogni micro area deve essere annoverato, dal rischio rumore fino al rischio caduta dall’alto.  Devono essere perfettamente indicate le scelte progettuali e le misure di coordinamento, con attenzione particolare al rischio interferenza, rischio per il quale: 2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni,anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza dilavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. La stessa cronologia e le relativa modalità di verifica devono essere integrate in dettaglio dal Coordinatore per l’esecuzione una volta consultate tutte le imprese esecutrici.