Coordinatore sicurezza progettazione

Troviamo la figura del coordinatore per la sicurezza nella progettazione nei cantieri dove c’è la presenza di più ditte esecutrici. I contorni della figura sono definiti chiaramente dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro nell’art. 89, in apertura del “Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo I misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”.
formazione e consulenza sicurezza in cantiere

Viene definita in questo modo:

“Art. 89. (Definizioni)

  1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per:
    1. coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91”.

L’articolo 91 del D.lgs 81/08 rappresenta il passaggio della legge nel quale vengono espressamente indicate mansioni caratteristiche e funzioni del coordinatore.  Questi gli obblighi.

“Art. 91. (Obblighi del coordinatore per la progettazione)

  1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
    1. Redige il piano di sicurezza e di coordinamento (leggere PSC) di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
    2. Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ndr)”.

Il fascicolo citato nel punto b è un dossier che il coordinatore della progettazione deve predisporre nei riguardi sul cantiere e inerente le caratteristiche dell’opera. È diviso in tre capitoli, all’interno dei quali si deve indicare: “La descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti,  l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati)“.

Coordinare prevenzione e protezione

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure stabilite per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. Tutte le misure da adottare prendono in considerazione i seguenti elementi:

  • accessi ai luoghi di lavoro;
  • sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • impianti di alimentazione e di scarico;
  • approvvigionamento e movimentazione materiali;
  • approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
  • igiene sul lavoro;
  • interferenze e protezione dei terzi.

Il documento deve includere anche indicazioni su come verranno adottate le misure succitate al fine di:

  • Utilizzare le stesse in completa sicurezza;
  • mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

Nomina del coordinatore per la sicurezza

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve essere nominato per legge dal committente o dal responsabile dei lavori nominato dal committente stesso. Ne viene nominato uno anche in caso di più ditte esecutrici presenti in cantiere ( a meno che non si sia in presenza di un’opera che costi meno di 100.000 euro) e in caso di imprese affidatarie il committente o il responsabile dei lavori hanno l’obbligo di comunicarne il nome alle ditte terze.

Se è in possesso dei necessari requisiti il coordinatore per la progettazione può ricoprire anche il ruolo di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Infine, il coordinatore per la progettazione una volta nominato avrà il compito di essere il primo riferimento del committente o del responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione dell’opera, ed  essere la figura che deve vigilare sulle “misure generali di tutela”:

  • Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  • all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.