RLS in cantiere, il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS, è in cantiere una figura professionale che rientra nell’ambito, negli obblighi e nell’organigramma della ditta esecutrice, dell’impresa alla quale, una o una tra tante, è stata affidata un’opera. Da definizione è: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
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Il rappresentate sul luogo di lavoro è il filtro tra la dirigenza, tra i responsabili e i lavoratori, per quanto riguarda ovviamente la sicurezza. Propone nelle riunioni quanto ascoltato, visto e constatato tra i lavoratori e riporta a essi quando deciso.

Ha natura elettiva e può essere istituito a livello territoriale, di comparto, aziendale e di sito produttivo. Nelle aziende che hanno meno di 15 lavoratori viene eletto tra i lavoratori stessi, in quelle maggiori di 15 viene scelto tra le rappresentanze sindacali. Il numero di RLS in azienda deve essere: uno in unità produttive fino a 200 lavoratori; tre nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; sei con più di 1.000 lavoratori. I cantieri che hanno più di 30.000 uomini giorno necessitano di Rappresentanti lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Il RLS territoriale esercita le proprie funzioni in gruppi di aziende del medesimo territorio e comparto dove il RLS stesso non sia stato eletto.

Nelle fasi di avvio del cantiere, al momento dell’approvazione del PSC Piano sicurezza e coordinamento, il RLS ha facoltà di esser consultato dal datore di lavoro a sua volta consultato dal Coordinatore per la sicurezza nella progettazione e può se crede e pensa sia necessario formulare delle proposte. Tale consultazione ha facoltà di esistere soltanto nei cantieri che prevedano meno di 200 giorni lavorativi. Per i restanti invece è d’obbligo la riunione periodica:

Art. 35 (Riunione periodica) –

  1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
    1. il datore di lavoro o un suo rappresentante;
    2. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
    3. il medico competente, ove nominato;
    4. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
    1. il documento di valutazione dei rischi;
    2. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
    3. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
    4. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
  3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
    1. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
    2. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Compiti dell’RLS

Il RLS svolge quindi un ruolo attivo e costante in cantiere, cuscinetto tra i lavoratori e i coordinatori. Queste le sue attribuzioni:

Art. 50. (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; (compresa la lettura, la valutazione e la comunicazione ai lavoratori del DVR;
  3. é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. é consultato in merito all’organizzazione della formazione;
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. riceve una formazione adeguata;
  8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;
  10. partecipa alla riunione periodica;
  11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il ruolo del RLS non può essere discriminato e per il tempo adibito a sua mansione non perde retribuzione.

Formazione per l’RLS

Per essere nominato ed eletto RLS il lavoratore ha il diritto di sostenere e conseguire adeguata, mirata formazione prevista dal Dl.gs 81/08. Clicca su questo link per conoscere l’offerta formativa per l’RLS erogata da PMI Servizi.