Lavoratore autonomo in cantiere

Il lavoratore autonomo così viene definito dall’Articolo 89 del D.lgs 81/08. “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.
formazione e consulenza sicurezza in cantiere

Possono avvalersi della collaborazione del lavoratore autonomo le imprese affidatarie, che possono decidere di svolgere le proprie mansioni tramite l’impiego di imprese subappaltatrici o appunto lavoratori autonomi. In ogni cantiere anche i lavoratori autonomi devono ricevere comunicazioni e indicazioni relative al nome del coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l’esecuzione.

Fondamentale la loro idoneità tecnico-professionale. Anch’essi infatti non sono esenti da obblighi formativi e verifiche che ne testino la regolarità. Devono essere persone formate capaci e consce dei rischi sulla sicurezza che si corrono in cantiere, dei metodi preventivi e delle misure di tutela. Hanno l’obbligo, alla stregua di tutte le imprese presenti in cantiere, di essere in regola con l’iscrizione alla Camera di Commercio industria e artigianato e di presentare regolare DURC Documento unico regolarità contributiva corredato da autocertificazione e da tutti i requisiti richiesti dal documento stesso. (linkare DURC). In dettaglio, in base a quanto previsto dall’Allegato XVII (Idoneità tecnico professionale) del D.lgs 81/08 i lavoratori autonomi devono esibire almeno:

  1. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
  5. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Il lavoratore autonomo è quindi soggetto a tutti gli obblighi del cantiere, in particolare quelli definiti dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e previsti da Piano sicurezza e coordinamento (PSC):

Art. 94. (Obblighi dei lavoratori autonomi) – 1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Il Testo unico sulla sicurezza prevede tra le sanzioni basilari, ammende e pene anche per questa categoria, con sanzioni che vanno con l’arresto da uno a tre mesi e con multe da 200 a 1.600 euro.