DURC documento unico regolarità contributiva

Prima di iniziare l’opera, in fase di assegnazione o meglio di verifica nella gara d’appalto il committente o per lui il responsabile dei lavori, deve richiedere alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi l’esibizione del DURC. Il DURC è il Documento unico regolarità contributiva, nel quale si deve mostrare la regolarità del lavoratore e dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e cassa edile. È compreso nella relazione riguardante l’idoneità professionale delle ditte che verranno utilizzate in cantiere.
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Idoneità professionale

L‘idoneità professionale è un fasciolo riguardante le imprese edili che deve rigorosamente contenere tutte le informazioni che attestino la regolarità e la professionalità dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Testo unico Allegato XVII idoneità tecnico professionale

  1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
    1. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
    2. documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
    3. documento unico di regolarità contributiva
    4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione.

I lavoratori autonomi:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
  2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decretolegislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
  3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
  4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previstidal presente decreto legislativo
  5. documento unico di regolarità contributiva.

Come appare evidente il DURC è quindi un elemento portante della documentazione essenziale di cui ogni ditta e ogni lavoratore deve essere in possesso.

Contenuti del DURC

Il DURC è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2007 con il Decreto 24 ottobre 2007 – Documento unico di regolarità contributiva. È un documento rilasciato da INPS e INAIL o da altri enti previdenziali previo accordo con i due enti maggiori citati.  Per quanto riguarda il cantiere viene rilasciato anche dalla Cassa Edile.

Viene richiesto tramite modulistica unificata e nelle opere pubbliche può essere richiesto anche dalle amministrazioni committenti.

Cosa contiene:

  1. La denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
  2. l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
  3. la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specificascopertura;
  4. la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
  5. la data di rilascio del documento;
  6. il nominativo del responsabile del procedimento.

Viene rilasciato se l’impresa è ritenuta essere in regola con ogni adempimento assicurativo e previdenziale, con alcune, minime deroghe:

Art. 8. Cause non ostative al rilascio del DURC

Il DURC e’ rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.

Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

  1. in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità  può  essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
  2. in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto. Nell’edilizia pubblica ha validità di un mese in quella privata di tre. Nei cantieri con meno di 200 uomini-giorno o nei cantieri che non comportano rischi particolari (Allegato XI, lavori in prossimità di linee elettriche, pozzi, cassoni ad aria compressa, esplosivi, prefabbricati pesanti, lavori a rischio annegamento), il DURC e l’iscrizione alla Camera di commercio possono bastare per la certificazione della propria regolarità.