I ponteggi, la protezione nel cantiere contro gli infortuni

Le norme riguardanti i ponteggi sono inserite sostanzialmente nel “Capo II del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” chiamato “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.

Il D.lgs 81/08 considera lavori in quota tutte le “attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
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In tali contesti lavorativi, in tali cantieri, è frequente e noto a ogni osservatore l’utilizzo di ponteggi e impalcature. Il legislatore nel Testo unico ha provveduto a fornire indicazioni sulla loro installazione, montaggio e smontaggio a partire da una prima distinzione tra ponteggi provvisori e ponteggi fissi.

Provvisori

I ponteggi provvisori chiamati ponteggi in legname e altre opere provvisionali devono essere montati e smontati sotto la diretta sorveglianza del preposto. Su di essi non deve essere creato alcun deposito e il peso dei materiali e delle persone che sulla loro superficie potrebbero trovarsi deve essere sempre inferiore al quello consentito dalla resistenza strutturale dello stesso. I materiali devono inoltre consentire agevoli movimenti.

I montati devono essere accoppiati, con sovrapposizione sfalsata di un metro, verticali o inclinati verso la costruzione; in impalcature fino a otto metri sono ammessi montanti singoli in un solo pezzo mentre per le altezze superiori e in particolare negli ultimi sette metri i montanti possono essere elementi singoli. I piedi ancorati devono evitare ogni cedimento; l’altezza di ogni montante non deve superare 1,20 metri mentre la distanza tra due montati non deve essere superiore a 3,69 metri. L’ancoraggio alla costruzione deve avvenire almeno ogni due piani ponteggio e ogni due montanti. Sopra i due metri devono essere montati parapetti. Gli impalcati e i ponti di servizio devono disporre di un sottoposte di sicurezza a una distanza che non superi i 2,59 metri. In casi particolari può essere utilizzata per le opere la soluzione dei ponti a sbalzo. In caso di ponti a sbalzo può essere emessa la costruzione del sottoponte, analoga misura può essere considerata anche per le torri di carico e per i lavori con durata temporale minore di cinque giorni.

Le andatoie devono essere di 60 cm o più con pendenza mai maggiore del 50%, 1,20 m se sono adibite al passaggio di uomini e materiali. Nel caso di lunghe andatoie occorrono pianerottoli di riposo.

Per le impalcature provvisorie destinate a costruzioni in conglomerato cementizio: “quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l’affrancamento della
sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante”.

Infine, in corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. “Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante”.

I ponteggi fissi

Più articolato il discorso riguardante i ponteggi fissi dove il legislatore si è speso sia sul loro impiego che sulla loro costruzione e certificazione. È la “Sezione V” a partire dall’Art. 131 ad occuparsi dei ponteggi fissi, realizzati con “elementi portanti prefabbricati, metallici o non”.

Tralasciando la parte degli articoli dedicati alla fabbricazione delle impalcature e la relazione tecnica conseguente, destinata quindi ad aziende che costruiscano ponteggi e strutture, ci addentriamo invece nella sezione che riguarda l’uso in fase di montaggio e smontaggio che di tali ponteggi si debba fare. Uso a norma, in sicurezza per assicurare l’incolumità dei lavoratori.

Innanzitutto il progetto. Secondo quanto previsto dall’Art. 133: “I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo”.

Il progetto deve essere firmato e validato da un ingegnere o un architetto abilitato e deve essere corredato da una copia dell’autorizzazione ministeriale e dei disegni esecutivi che illustrino la corretta fabbricazione delle strutture. Nei cantieri va inoltre esibita e resa disponibile per essere mostrata agli organi di vigilanza una copia del piano di montaggio e smontaggio, il cosiddetto Pi.M.U.S.

Per quanto riguarda l’installazione, ovvero la realizzazione pratica dell’impalcatura: “Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro. 3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto. 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio é impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio é stabile; e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute”.

E ancora: “Art. 138 (Norme particolari) 1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. 2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. 3. È fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio. 4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti”.

Ha l’obbligo di vigilare sulle opere e sul loro corretto andamento il datore di lavoro. Che è sempre primo responsabile di quanto accada nella sua azienda e ai suoi lavoratori. In particolare nel caso del montaggio, uso e smontaggio delle impalcature: “Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

Sarà ancora il preposto inoltre a dover verificare nel tempo, nel passare dei giorni e nel mutare delle condizioni atmosferiche, le condizioni di stabilità e regolarità dei montanti, dei giunti, dei controventi e di tutta la struttura.

Le strutture movibili

Ultima nota riguardante i ponti su cavalletti e i ponti su ruote definitivi dalla Sezione Vi del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro “Ponteggi movibili”. Come indicazioni basilari indichiamo che i ponti su cavalletti non possono superare i due metri di altezza e non devono ovviamente essere montati sui ponteggi. “I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati 2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota. 4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; é ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII. 5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. 6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi”.

Queste, sinteticamente e consigliando di contattare i nostri consulenti per i restanti e numerosi dettagli tecnici, le norme indicate dal Testo unico sulla sicurezza per quanto riguarda i ponteggi e il loro utilizzo nei cantieri. Ora alcuni particolari a corredo e in ogni modo fondamentali.

Le scale: “le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona”.

Poi l’articolo 114 (Protezione dei posti di lavoro).Se nei pressi del ponteggio devono essere impastati calcestruzzi e malte è obbligatorio costruire sul luogo deputato a tale mansione un soppalcato sovrastate capace di proteggere il lavoratore dalla caduta dei materiali dall’alto.

Gli argani

Infine gli argani e gli elevatori, per i quali l’allegato V del Titolo III nel punto 3.3.1 cita: “I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo”.

Per quanto riguarda la normativa riguardante la prevenzione della caduta dall’alto, ovvero sull’uso corretto nei movimenti e nel lavoro in quota, dei ponteggi una volta montati, si consiglia di far riferimento alla pagina indicata: lavori in quota.