Dirigente e preposto nell’edilizia, obblighi e responsabilità nella sicurezza
Il dirigente e il preposto sono normalmente, in ambienti di lavoro come gli uffici per esempio, figure importanti e di raccordo tra i vertici aziendali e i lavoratori. Anche nel cantiere edile sono valide le stesse normative presenti in ogni altro luogo di lavoro, considerando, però, che l’edilizia è uno dei settori a più alto rischio. Per tale ragione le figure del dirigente e del preposto, in un cantoiere, hanno numerosi compiti e responsabilità
Quella del dirigente e del preposto sono nel cantiere edile professionalità di campo, pratiche, riferimenti a cui i coordinatori e il responsabile dei lavori si rapportano per far eseguire le proprie indicazioni ai lavoratori e per farsi riportare l’effettivo svolgimento delle opere in sicurezza e nella piena regolarità. In particolare il preposto ricopre un ruolo importante nell’allestimento dei ponteggi, essendo la persona che deve verificare e procedere nel caso dei lavori in quota al montaggio, all’utilizzo e allo smontaggio dei materiali in piena sicurezza.
L’articolo 96 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro indica i seguenti obblighi per datori di lavoro, dirigenti e preposti.
“Art. 96. (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) 1- I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: 71
- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;
- predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h). (solamente per i datori di lavoro)”.
Ruoli e mansioni operative quindi. Continuiamo. Per quanto riguarda i lavori in quota invece, in particolare dei lavori su impalcature e ponteggi, il Capo II del Titolo IV, prevede che in fase di montaggio e smontaggio di opere provvisionali, il preposto deve essere presente e le lavorazioni devono essere eseguite sotto la sua diretta sorveglianza. Ancora, il preposto è la persona che riceve nelle sue mani il PI.M.U.S. sotto forma di piano di applicazione generalizzata, documento che deve guidarlo e sostenerlo nella sorveglianza delle strutture e dei lavoratori interessati.
Sempre il preposto deve vigilare sulla manutenzione e sulla revisione dei ponteggi e “ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti”. Assicurarsi quindi che “i vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione”.
Deve essere inoltre presente nello smontaggio e montaggio di paratoie e cassoni e coordinare le opere di demolizione.
Anche il preposto secondo l’articolo 37 del Testo unico sulla sicurezza riceve “a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione per i preposti e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.