Il testo unico e la sicurezza sul luogo di lavoro in edilizia

Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, Decreto legislativo 9 aprile 2008 è come noto ormai la legge di riferimento per la salute, la prevenzione, la tutela negli ambienti lavorativi. È un provvedimento che dal 2008 vige in Italia e che dal momento della sua pubblicazione ha sommato in sé tutti i vecchi provvedimenti in materia, a cominciare dalla 626 per arrivare al D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494.
formazione e consulenza sicurezza in cantiere

Nel 2009 ha incontrato degli aggiornamenti sostanziali al proprio corpo, introdotti dal “Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

I passaggi del Testo unico riguardanti la sicurezza in cantiere sono ovviamente molti e molto si concentra l’attività e l’attenzione del legislatore su un settore, come quello edile, che più di ogni altro necessita di attenzioni, indicazioni, codici, norme e regolamenti al fine di garantirne la sicurezza, di assicurare i lavoratori dagli infortuni e le aziende da opere irregolari e rischiose.

In questa pagina, presenteremo uno a uno, i passaggi del D.lgs 81/08 riguardanti il settore edile. Li elencheremo in ordine di presentazione, dal primo all’ultimo articolo pubblicato e inerente la nostra materia. Cercheremo di fornire al lettore una panoramica rapida ed esaustiva su quanto lo Stato imponga e preveda, e su quanto si renda necessario, vitale, indispensabile osservare al fine di garantire le migliori condizioni di lavoro ai lavoratori e all’azienda.

Salute e sicurezza sul lavoro nell’edile

Fermo restando l’assunto che ogni comma del Testo unico sulla sicurezza riguardi in ogni caso i servizi intorno all’edile, gli uffici, e che tutte le indicazioni da esso fornite siano indirizzate al  committtente, al responsabile dei lavori, al datore di lavoro, ai lavoratori, riportiamo ora le norme espressamente dedicate al cantiere in senso assoluto. Norme che concentrano i propri sforzi sugli ambienti in questione e sulle proprie modalità, al fine di regolarne in dettaglio lo svolgimento e l’esecuzione, di monitorare i ponteggi, gli argani, ogni oggetto e attore presente nella costruzione.

Primo fra tutti il Titolo IV del D.lgs 81/08, chiamato “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”. Contiene “disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili”.

È un passaggio chiave, che mutua molti dei propri articoli dalla 494 e che si esprime in merito alla sicurezza nei “Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. […] Lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.

In esso si trova gran parte delle osservazioni particolari che il legislatore ha voluto conservare e aggiornare al fine di monitorare e registrare l’andamento delle opere. Si trovano al suo interno quindi articoli riguardanti il “Piano per la sicurezza”, il datore di lavoro, il coordinatore della sicurezza e i restanti aspetti riguardanti la sicurezza in cantiere correttamente illustrati in dettaglio nelle pagine di questo sito.

“Art. 89. (Definizioni) 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell’allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente é il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui 68 contenuti sono riportati nell’allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Il Titolo continua ancora calandosi all’interno del cantiere edile affrontando singolarmente gli obblighi, le caratteristiche professionali, formative e le responsabilità di ogni attore presente sul luogo di lavoro.

Misure di tutela

A partire dal committente o dal responsabile dei lavori, che devono attenersi “al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro” , a quanto previsto dall’Art. 15. (Misure generali di tutela)”. Misure che sono:

“a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o é meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Un titolo IV che riporta indicazioni definitive e che inserisce tra le sue righe quindi tutti i lavoratori e i dirigenti presenti sul campo. Il datore di lavoro e il responsabile succitato, il coordinatore per la progettazione, professionista al quale spetta in particolare l’onere di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento PSC ; il coordinatore per l’esecuzione dei lavori al quale spetta l’adozione del Piano operativo per la sicurezza a supporto, conseguenza e integrazione del PSC; il committente; i lavoratori autonomi.

Professionisti attivi in loco, che debbono assicurare e fare in modo che ogni mossa sia a norma di legge, che debbono controllare quotidianamente le lavorazioni, calibrarne il tiro, osservare l’andamento in sicurezza delle opere, giudicare l’affidabilità delle strutture e della preparazione degli operai.

I regolamenti e le indicazioni previste per la ditta e per tutti i suoi componenti responsabile e titolare dei lavori, si riflettono poi anche sulle imprese affidatarie in caso si subappalto. Sono indicati ancora nel Titolo IV infatti, alla stregua dei suddetti vincoli, gli obblighi per il datore di lavoro dell’impresa affidataria.

Viabilità, montanti, carichi

Il Testo unico D.lgs 81/08 oltre a regolare la struttura, l’organizzazione sottesa e sovrastante le opere, fornisce nel dettaglio, indicazioni riguardanti la pratica quotidiana e fondamentale. I ponteggi, la viabilità, la segnaletica,gli argani, i bagni e infine la verifica periodica delle attrezzature sulla quale ricordiamo la circolare del 4 aprile 2011 del Ministero del lavoro pubblicata al fine di indirizzarne ancora le modalità di esecuzione e l’accreditamento di personale autorizzato a compiere l’onere.

Ancora, per chiudere, ricordiamo quanto anche i cantieri, come evidente dalle restanti pagine del sito, devono accogliere figure come il RSPP, il RLS, per le quali si necessita formazione e aggiornamento. Anche nell’edile, la formazione per la sicurezza sul lavoro, declinata e modellata su tutte le figure professionali presenti e previste, assume un ruolo chiave, indispensabile, previsto e voluto dalla legge.

Formazione

Per chiudere segnaliamo quanto il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro insista nell’individuare per ognuna delle figure presenti in cantiere obblighi formativi e indicazioni per l’aggiornamento. Considerando preminente e fondamentale una corretta formazione al fine di garantire prevenzione dai rischi e salute negli ambienti di lavoro.

Per approfondire: Formazione lavoratori edili.